Tomas Ferrati
Gestire in sicurezza il rischio amianto nei cantieri edili : bonifica della copertura della Scuola media Avogadro a Vercelli.
Rel. Elisa Cavallo. Politecnico di Torino, Corso di laurea specialistica in Architettura, 2012
Abstract
Questo elaborato finale di laurea nasce dall'interesse personale al tema della sicurezza nei cantieri edili e in particolar modo sul rischio amianto. Questa passione è nata durante il corso sulla sicurezza nei cantieri, che ho frequentato durante il corso di laurea triennale in Architettura, ed è stato approfondito durante la mia esperienza lavorativa nell'impresa edile di famiglia.
Negli ultimi anni il problema amianto ha assunto una notevole dimensione dovuto alla sua accertata pericolosità, che tra l'altro era già nota dagli anni '60, ulteriormente amplificata da una rinnovata sensibilità ecologica che ha investito tutta la società. Purtroppo, come spesso accade, c'è una generale disinformazione, infatti, se è pur vero che in Italia i manufatti contenenti amianto ammontano a circa oltre venti milioni di tonnellate, non tutti costituiscono la tipologia più pericolosa e dannosa per la salute. La quantità rimane comunque elevata, ma bisogna precisare che i prodotti veramente pericolosi sono quelli che si presentano in cattive condizioni di conservazione e che rilasciano in ambiente le loro fibre.
Come tutti i materiali, i manufatti che contengono amianto subiscono, con il passare degli anni, un invecchiamento naturale causato sia dalla mancanza di interventi da manutenzione, sia dalla sua esposizione agli agenti atmosferici; in questi casi si può generare un inquinamento ambientale a seguito della possibile dispersione in atmosfera di fibre. Non sempre l'amianto, però, è pericoloso, lo è quando può disperdere le sue fibre nell'ambiente circostante per effetto di sollecitazioni meccaniche, eoliche, da stress termico, dilavamento di acqua piovana.
La cessazione della produzione, dell'utilizzo e della commercializzazione di beni e manufatti contenenti amianto, che è stata vietata a partire dal 28/04/1994 (data di entrata in vigore della Legge 257/'92), ha fatto si che l'esposizione dell'amianto si sia spostata dagli ambienti di produzione agli ambienti di lavoro e di vita. Possiamo affermare che in questi ultimi anni le attività che comportano l'esposizione alle fibre di amianto, riguardano essenzialmente le numerose operazioni di bonifica e smaltimento.
Dopo vent'anni dalla messa al bando si trova una percentuale sempre più alta di manufatti in amianto sfibrati e deteriorati che rilasciano fibre dannose sia per l'ambiente sia per gli occupanti di edifici contenenti tale fibra.
Le previsioni dei prossimi venti e trent'anni è che il problema amianto sarà uno degli elementi centrali dei rischi presenti nei cantieri edili e sempre più lavoratori saranno esposti a tale rischio, ci sarà perciò sempre più bisogno di uno strumento normativo chiaro e completo di supporto sia agli addetti che effettuano le opere di bonifica, sia ai coordinatori della sicurezza che devono coordinare i cantiere con la presenza di amianto.
Il quadro normativo relativo all'amianto è estremamente ampio e articolato e riguarda sia la regolamentazione del divieto d'impiego, sia la gestione dei beni contenenti amianto, sia la tutela dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno.
L'amianto è stato messo in bando con la legge del 1992, la numero 257. Con questa norma è stata definitivamente sancita la pericolosità di questo materiale di cui è quindi vietata la produzione, vendita, importazione ed esportazione. Dopo questa legge, la normativa sull'amianto è stata integrata con decreti e circolari che hanno avuto soprattutto l'obiettivo di gestire in modo sicuro la rimozione e lo smaltimento dell'amianto, ma risulta essere frammentata e presenta molte lacune.
Il D.Lgs 81/08 ha previsto il riassetto e la riforma delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.
Anche per quanto riguarda il problema amianto, il D.Lgs. 81/08 ha abrogato le precedenti leggi e decreti ed ha dedicato alla protezione dei rischi connessi all'esposizione all'amianto in capo III, incluso nel Titolo IX "Sostanze pericolose" e da indicazioni relative alle attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto o dei materiali contenenti amianto. Tale normativa evidenzia diverse lacune e sembra che sia stata fatta una sorta di riassunto e "copia incolla" delle vecchie normative.
Lo scopo di aver realizzato un testo unico era quello, oltre ad avere un unico strumento normativo in materia di sicurezza, anche quello di avere una visione globale che aiuti a vedere la sicurezza come un intervento complessivo. Nel caso del rischio amianto questo non avviene, ma viene trattato in maniera separata per quanto concerne l'intervento e non si cerca in nessun caso di correlarlo con gli altri tipi di interventi. Questo aspetto è una grossa lacuna normativa perché le situazioni concrete che possono prefigurarsi nella realtà sono quelle in cui la rimozione dell'amianto fa parte di un cantiere di ristrutturazione, oppure di demolizione della struttura per costruirne successivamente una nuova opera.
Nel titolo IV che è dedicato ai cantieri temporanei o mobili viene sottolineato il fatto, ai fini della sicurezza, di analizzare il contesto in cui il cantiere è inserito, invece, per quanto riguarda il rischio amianto, questo aspetto molto importante è stato ignorato come lo è stato anche nei Piani di Lavoro (PdL). È da sottolineare che nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un cantiere con la presenza di amianto ci si trova davanti a diverse interconnessioni tra i diversi soggetti detentori di obblighi e tra i diversi adempimenti documentali, in particolare tra piano di lavoro per la bonifica, da una parte, e Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e Piano Operativo di Sicurezza (POS) e questo sistema nel D.Lgs 81/08 non viene trattato.
In caso di demolizione o rimozione dei materiali contenenti amianto, il datore di lavoro dell'impresa incaricata della bonifica predispone un piano di lavoro e lo invia all'ASL, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori. Tale piano è quel documento attraverso il quale l'impresa esecutrice definisce tutte quelle procedure e tecniche che verranno messe in opera ai fini della sicurezza dei lavoratori addetti alle fasi di bonifica. Il Piano di Lavoro si delinea come un vero e proprio progetto di bonifica attraverso il quale vengono definiti gli strumenti, le procedure e l'organizzazione che verrà adottata ai fini della prevenzione della salute e della sicurezza dei lavoratori coinvolti, oltre ad evitare i rischi ambientali conseguenti. In esso deve essere analizzata accuratamente l'area e il contesto dove si trovano i manufatti da bonificare adattandone la tipologia di intervento che si intende adottare, descrivendone le varie fasi di lavoro partendo dall'allestimento del cantiere fino al trasporto agli impianti autorizzati di smaltimento.
La parte inerente al contesto viene ignorata diventando tali piani come una sorta di documento di sicurezza molto superficiale e non calibrato sulla realtà nel contesto in cui si va ad intervenire. Questa è una grossa lacuna normativa e sarebbe stato utile
indicare che quando si interviene su un cantiere con la presenza di amianto di rifarsi, per la parte generale inerente al contesto, ai contenuti minimi descritti nel Titolo IV dove si richiede l'analisi di tutti quegli aspetti che possono essere danneggiati. Il testo unico sembra incentrato solo sugli interventi di rimozione, però possono essere previsti altri tipi di interventi come l'incapsulamento e il confinamento, perciò si occupa di tutelare i lavoratori, ma non si occupa di tutelare gli utenti che utilizzeranno l'edificio e di come dovrà essere effettuata in sicurezza la manutenzione.
La rimozione comporta il fatto che, dopo essere stata effettuata, gli utenti futuri sia quelli diretti (quelli che utilizzeranno l'edificio) sia quelli indiretti (quelli che effettueranno le opere di manutenzione) non saranno esposti a rischio amianto, ma negli altri due interventi (incapsulamento e confinamento) ci sarà ancora la presenza dell'amianto e perciò una possibile esposizione a tale rischio. In questi casi è necessario un controllo periodico dello stato di conservazione e dovrebbe essere buona norma informare gli utenti su-come intervenire. In riferimento a questo argomento la norma ha delle grosse carenze perché indica come eseguire gli interventi, ma non indica come effettuare le opere di manutenzione in sicurezza.
Il D.Lgs. 81/08 al titolo IV indica che il coordinatore a corredo del Piano di Sicurezza e Coordinamento deve rilasciare al committente anche copia del fascicolo con le caratteristiche dell'opera ( che nella vecchia normativa la 494 del '96 era chiamato Fascicolo tecnico). Tale documento è uno strumento che consente di gestire le opere di manutenzione in sicurezza ed è obbligatorio solo quando vi è la presenza di un Piano di Sicurezza e Coordinamento e perciò quando vi è la presenza di più imprese. In molti casi viene fatto un intervento solo sull'amianto, come nel caso dell'incapsulamento o confinamento, perciò senza la presenza di un coordinatore della sicurezza e di un Piano di Sicurezza e Coordinamento. In questi casi non essendo presente un fascicolo con le caratteristiche dell'opera, in caso di manutenzione gli addetti non saranno informati sulla presenza di amianto e sul rischio che potrebbero avere. Un esempio è quando su una copertura deve essere sostituita l'antenna, l'antennista, non essendo informato della presenza di amianto, effettuerà dei fori sulla copertura che potranno danneggiare le lastre sottostanti di amianto e recare un possibile rilascio di fibre che potranno danneggiare sia gli utenti diretti sia l'ambiente.
Nel testo unico dovrebbe essere indicato che nel caso in cui non ci siano più imprese, perciò non c'è l'obbligo di un coordinatore della sicurezza che stenda il fascicolo tecnico, di effettuarlo lo stesso per tutelare sia gli utenti diretti sia indiretti.
La finalità di questo elaborato è quella di dare una sorta di linea guida per tutte le figure che si trovano ad avere a che fare con il rischio amianto, dal committente, al progettista, al coordinatore della sicurezza fino all'impresa esecutrice dei lavori.
Questo lavoro inizia con delle brevi notizie sulla situazione in Italia e nel mondo, poi viene affrontata una parte generale dove viene trattato l'amianto e le sue caratteristiche.
Successivamente viene affrontato il quadro normativo attualmente vigente. Nella parte centrale dell'elaborato è trattato il rapporto tra gli interventi di bonifica ed i cantieri di ristrutturazione analizzando le problematiche comuni a tutti gli interventi di bonifica e le problematiche supplementari solo in alcuni interventi. Infine, si passa all'analisi del caso studio, che consiste nella bonifica della copertura della Scuola Media Avogadro a Vercelli.
- Abstract in italiano (PDF, 68kB - Creative Commons Attribution)
- Abstract in inglese (PDF, 61kB - Creative Commons Attribution)
Relatori
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