L'energia idroelettrica in città: l'esempio della centrale “Michelotti" a Torino
Irene Cappello
L'energia idroelettrica in città: l'esempio della centrale “Michelotti" a Torino.
Rel. Guglielmina Mutani, Barbara Melis. Politecnico di Torino, Corso di laurea magistrale in Pianificazione Territoriale, Urbanistica E Paesaggistico-Ambientale, 2014
Abstract
Il tema dell’energia viene inserito tra le competenze europee in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona o di' Riforma in data 1 Dicembre 2009. La precedente Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio(1951) divenuta in seguito Comunità Economica Europea(1957) non contemplava nei Trattati di Roma(1957) l’energia, come invece avveniva per le altre tematiche come l’agricoltura, il commercio, l’ambiente, etc.
L’Unione Europea prima che esplicitasse la politica energetica come settore di sua competenza, la contemplata principalmente all’interno del tema ambientale e con rimandi negli altri temi come competitività, coesione sociale, ricerca scientifica, commercio transfrontaliero. Non essendo dunque tema di sua competenza, ciò consentiva ad ogni Stato membro il potere di legiferare in merito alle politiche energetiche autonomamente.
Il primo trattato che menziona il tema dell’energia ponendolo in primo piano nell’attività europea fu il Trattato di Lisbona (2009), firmato a Lisbona il 13 Dicembre 2007 modifica senza sostituire, il Trattato sull’Unione Europea e il Trattato che istituisce la Comunità Europea, dotando l’Unione Europea di una personalità giuridica di diritto internazionale e degli strumenti necessari ad affrontare problematiche e sfide future e rispondendo alle aspettative dei cittadini.
Il Trattato di Lisbona nelle “Modifiche del Trattato sull'Unione Europea e del Trattato che istituisce la Comunità Europea” all’articolo 3 ter nei commi 1 «[..JL'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.» e 3 «In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.». Mentre nella parte “B. Modifiche specifiche” nel Titolo I “Categorie e Settori di competenza dell’Unione” all’articolo 2C comma 2 «L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti settori:» lettera (i «Energia».
La nuova disposizione fonda la base giuridica specifica in materia di energia presente nel Titolo XXI “Energia”, articolo 194 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea(TFUE) e riconosce la natura globale ed integrata della politica energetica europea dove, accanto al nucleo storico della dimensione interna dei mercati interni dell’elettricità e del gas, assumeranno un rilievo sempre maggiore la sostenibilità ambientale e la dimensione esterna dell’energia, con particolare riferimento al tema della sicurezza degli approvvigionamenti energetici. L’articolo, inoltre, ha permesso di spiegare e chiarire nel dettaglio l'azione dell'Unione Europea nel settore dell'energia allo scopo di:
- assicurare il funzionamento del mercato interno dell'energia;
- garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico;
- preservare la tutela ambientale attraverso il risparmio energetico e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili
- promuovere e rafforzare l'interconnessione delle reti energetiche
Relatori
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